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STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "CENTRO STUDI E RICERCHE ASHLAG"
Titolo I : Denominazione, sede e durata
Art. 1. - E' costituita l'Associazione Culturale "Centro Studi e Ricerche Ashlag": è una libera Associazione non riconosciuta, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, dalla Legge 460/1997, nonché dal presente Statuto.
Art. 2. - L'Associazione ha sede legale in Salve ( LE ), presso la Via XXIV Maggio, N. 115. Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, potrà istituire dipendenze o sedi periferiche in altre località del territorio nazionale.
Titolo II : Finalità
Art. 3. - L'Associazione si propone di promuovere, sviluppare, divulgare, valorizzare e diffondere lo studio e la conoscenza della Kabbalah come scienza, secondo il metodo di "Bnei Baruch Kabbalah Education & Research Institute", senza discriminazione di tipo alcuno, attraverso diverse attività su tutto il territorio, nazionale ed internazionale. L'associazione è il dipartimento italiano dell'Associazione Bnei Baruch con sede centrale in Israele e ne segue le direttive indicate dal responsabile da essa nominato per realizzare le finalità espresse nel successivo articolo.
Art. 4. - L'Associazione, per il raggiungimento dei propri fini, intende promuovere varie attività, in particolare:
- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, lezioni, congressi, concerti, corsi di Kabbalah per bambini, ragazzi, giovani e adulti, incontri culturali di vario genere;
- attività di formazione: corsi teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, corsi base di perfezionamento e avanzati nello studio e nella comprensione degli insegnamenti della Kabbalah, istituzione dì gruppi di studio e di ricerca;
- apertura, sviluppo e gestione di nuove sedi sul territorio nazionale;
- attività editoriale: pubblicazione di bollettini, atti di convegni, seminari, studi e ricerche, vendita di libri e di tutte quelle pubblicazioni che hanno come oggetto la saggezza della Kabbalah, come scienza secondo il metodo di "Bnei Baruch Kabbalah Education & Research Institute";
- contributi e donazioni ad ogni Associazione, Istituzione o Fondazione, in Italia ed all'estero che abbia scopi simili a quelli dell'Associazione, indicati nel Titolo II.
Art. 5. — Per il conseguimento dei propri fini istituzionali, l'Associazione si avvale, di norma, delle prestazioni personali, libere, volontarie e gratuite dei soci, salvo che non risulti affidato loro un incarico professionale o un altro incarico retribuito per espressa delibera del Consiglio Direttivo. L'Associazione può anche beneficiare di prestazioni volontarie e gratuite di personale esterno all'Associazione stessa.
Titolo III : Soci
Art. 6. - L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
I soci si dividono in Fondatori ed Ordinari. Sono soci Fondatori coloro che hanno promosso la costituzione dell'Associazione ed hanno sottoscritto l'atto costitutivo.
Sono soci Ordinari tutte le persone fisiche o giuridiche, nonché le associazioni, gli Enti Pubblici e - Privati che, successivamente alla costituzione dell'Associazione, riconoscendosi negli scopi di quest'ultima, faranno richiesta di ammissione direttamente al Consiglio Direttivo e la cui domanda verrà accettata. L'Associazione provvederà a redigere ed aggiornare l'albo dei soci.
Tutti i soci godono degli stessi diritti ed hanno gli stessi doveri. I soci hanno il diritto di informazione e di controllo stabiliti dalla Legge, dal presente Statuto e dall'eventuale Regolamento interno, nonché il diritto di essere eletti alle cariche sociali, di votare direttamente o per delega, di recedere in qualsiasi momento dall'Associazione.
Tutti i soci sono tenuti a corrispondere il contributo associativo nella misura che verrà stabilita dal Consiglio Direttivo. Il contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.
Tutti i soci sono tenuti alla partecipazione attiva e continuativa alle attività necessarie per conseguire le finalità stabilite nell'Art. 3, secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo e del Responsabile del dipartimento italiano nominato dall'Associazione Bnei Baruch con sede in Israele. I soci che abbiano receduto o siano stati esclusi o comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
Tutti i soci possono essere eletti alle cariche dell'Associazione; possono inoltre frequentare i locali dell'Associazione e partecipare concretamente alla vita associativa.
I soci persone giuridiche, enti od istituzioni, designano all'atto dell'adesione un loro rappresentante per i rapporti con l'Associazione.
Art. 7. — L'ammissione dei soci Ordinari è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta del richiedente, inoltrata anche tramite e-mail, entro 15 giorni dalla ricezione della stessa.
L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso, previsto dall'Art. 9.
Art. 8. - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo interverrà applicando le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione.
I soci dichiarati espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro dieci giorni al Collegio dei Probiviri, come previsto dall'Art. 22.
Art. 9. - E' in facoltà di ciascun socio recedere dall'Associazione in ogni tempo con raccomandata A.R. da spedire al Consiglio direttivo presso la sede dell'Associazione. Il recesso ha effetto immediato a partire dalla data di ricezione.
Art. 10. - Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.
Art. 11 - Il socio o l'associato che contravvenisse al presente Statuto o arrecasse danni materiali ai beni dell'Associazione o avesse comportamenti irriguardosi o maleducati nei confronti dei soci o che commetta azioni di disturbo delle attività, sarà richiamato verbalmente dal Presidente del Consiglio Direttivo o da un membro del Consiglio, i quali potranno disporne immediatamente l'allontanamento dal luogo ove viene svolta l'attività dell'Associazione e provvederne l'espulsione dall'Associazione.
I soci cessano inoltre di appartenere all'Associazione per morosità, esclusione e recesso.
La morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo contro i soci che non eseguono in tutto o in parte il versamento delle quote sociali e ogni altro versamento richiesto dal Consiglio Direttivo e/o dall'Assemblea per il conseguimento dell'oggetto sociale.
L'associato dichiarato decaduto può ricorrere, entro dieci giorni, al Collegio dei Probiviri mediante raccomandata inviata alla sede legale od operativa dell'Associazione.
Il ricorso verrà discusso dal Collegio dei Probiviri, in riunione presieduta dal Presidente e/o dal Vice presidente, nonché alla presenza dei consiglieri tutti.
Il ricorso potrà essere accolto o rigettato dal Collegio dei Probiviri tramite l'esercizio del voto uninominale.
Titolo IV : Patrimonio ed Entrate
Art. 12. - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite:
- dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari dei soci che potranno essere richiesti in relazione alle necessità e al funzionamento dell'Associazione;
- dai contributi di enti pubblici e altre persone fisiche e giuridiche;
- da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti;
- da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione;
- da beni, immobili e mobili;
- da raccolte fondi nel rispetto delle norme vigenti per mezzo di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di modico valore o di servizi ai sovventori, o in concomitanza di meeting, incontri, manifestazioni, celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione semestrale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.
E vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Gli eventuali avanzi dì gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per il perseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione. Potranno altresì essere utilizzati per colmare eventuali perdite relative a esercizi precedenti.
Art. 13. — L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
I1 Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.
II bilancio preventivo e consuntivo devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria ogni anno, entro il mese di aprile.
Titolo V : Organi sociali
Art. 14. — Gli organi dell'Associazione sono:
- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Probiviri;
Titolo VI : Assemblea dei Soci
Art. 15. — L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale del confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota: é ammessa al massimo una sola delega per socio. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
L'Assemblea può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati.
Art. 16. — In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
L'Assemblea straordinaria per modificare lo statuto delibera col voto favorevole della maggioranza dei soci. Per lo scioglimento dell'Associazione occorre delibera in Assemblea straordinaria con il voto favorevole dei tre quarti dei soci.
La convocazione dell'Assemblea viene comunicata ai soci a mezzo lettera, o in alternativa, mediante comunicazione e- mail, inviata almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea.
Art. 17. — L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
- elegge il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Probiviri;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva l'eventuale regolamento interno;
- l'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.
Titolo VII : Consiglio Direttivo
Art. 18. — Il Consiglio Direttivo è composto da 3 membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza dei 2/3 dei soci.
Art. 19. — Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Esso segue le indicazioni e le direttive del responsabile del dipartimento italiano nominato dall'associazione Bnei Baruch con sede in Israele.
Si riunisce in media 2 volte all'anno ed è convocato da:
- il Presidente;
- almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
- richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
- predispone gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
stabilire gli importi delle quote semestrali delle varie categorie di soci.
Di ogni riunione deve essere redatto verbale da trascrivere nei libri sociali.
Art. 20. - Ove non provveda l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno:
- il Presidente
- il Vicepresidente
- il Segretario
- il Tesoriere
Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni. Il Vicepresidente non può delegare funzioni a lui delegate senza averne avuto l'autorizzazione del Presidente. Ove il Presidente lo ritenga opportuno, e qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare l'Associazione nelle diverse attività di volta in volta intraprese, il Vicepresidente può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente, e con i suoi stessi poteri, previo rilascio di apposita procura.
Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione, redige ed archivia i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e provvede alla tenuta del registro dei soci.
Il Tesoriere amministra il patrimonio dell'Associazione. La gestione del patrimonio avviene secondo le indicazioni date dal Consiglio Direttivo e dal responsabile del dipartimento italiano nominato dall'associazione Bnei Baruch con sede in Israele.
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio, al Presidente, al Vicepresidente, al Segretario ed al Tesoriere.
Ai membri del Consiglio Direttivo spetta, in ogni caso, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni del loro ufficio.
In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, il Consiglio ha facoltà di procedere per cooptazione all'integrazione del Consiglio stesso fino a tornare al numero di membri statutario. I consiglieri cosi eletti rimangono in carica sino alla successiva Assemblea ordinaria.
Titolo VIII : Il Presidente
Art. 21. — Il Presidente dura in carica tre anni, è rieleggibile ed è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.
Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall' associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo, ivi compresa la delega di firma ad altro Associato o a terzi.
Titolo IX : Il Collegio dei Probiviri
Art. 22_ — Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci eletti in Assemblea ordinaria;
nell'eventualità che uno o più probiviri non possano mantenere la carica, l'elezione del o dei sostituti avviene in Assemblea straordinaria. Il Collegio dura in carica tre anni ed i componenti sono rieleggibili.
Il Collegio dei Probiviri viene chiamato a pronunciarsi dai Soci, dal Consiglio Direttivo e dal Presidente, attraverso segnalazione scritta nella quale dovrà essere indicata l'esposizione dettagliata dei fatti, in base a quanto sancito dallo Statuto sulle seguenti materie:
- controversie relative all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e dei Regolamenti, nonché di quelle derivanti da deliberazioni del Consiglio direttivo che riguardano i rapporti tra l'Associazione e i soci e tra i soci stessi;
- decide, entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione;
- provvedimenti disciplinari interni all'Associazione;
- pareri previsti dallo Statuto e dai Regolamenti.
La competenza del Collegio sulle predette materie ha carattere esclusivo e le sue decisioni sono inappellabili. I soci e gli organi sociali sono tenuti al rispetto dei provvedimenti assunti dal Collegio, nei limiti di quanto sancito dallo Statuto.
Titolo X : Compensi
Art. 23.- Tutte le cariche elettive sono gratuite salvo eventuali rimborsi spese per trasferte relative all'attività istituzionale, regolarmente documentate.
Ai soci compete solo il rimborso delle spese sostenute, regolarmente documentate, secondo le vigenti leggi.
In ogni caso il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di assegnare incarichi di collaborazione per il buon andamento dell'Associazione, con possibilità di remunerare le prestazioni.
Titolo XI : Modifiche allo Statuto e Scioglimento
Art. 24. - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità salvo diversa destinazione, ai sensi del D.Lgs n. 460/97.
Titolo XII : Norma di rinvio
Art. 25. - Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia